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Venerdì 10 Ottobre 2014


Ancorché non sia un adempimento di natura fiscale, ricordiamo che la circolare del Ministero dei Trasporti n. 15513/2014 ha l’obiettivo di individuare chi è materialmente alla guida di un veicolo, ai fini della puntuale applicazione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada.

Si sono quindi voluti individuare, ex ante, i soggetti che hanno in concreto la disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni.

In particolare per quanto riguarda la decurtazione dei punti patente due sono gli aspetti che sembrano maggiormente rilevanti:

- contano gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014;

- i 30 giorni sono da conteggiarsi in modo continuativo.

Con riferimento al primo punto, la circolare precisa in linea generale che “è fatto obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014”.

Tale indicazione del Ministero porta a concludere che nulla deve essere fatto con riguardo alle autovetture attualmente in uso ad amministratori e dipendenti assegnate prima del 3 novembre 2014.

Per atto di assegnazione può intendersi la comunicazione con la quale la società informa l’amministratore o il dipendente la messa a disposizione dell’autovettura per un determinato periodo, a prescindere da come viene trattato fiscalmente il fringe benefit.

Venendo al secondo punto, l’art. 94 comma 4-bis del codice della strada si fa riferimento alla disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, senza specificare come questi giorni debbano essere conteggiati.

Quanto riportato porta ad affermare che per le auto aziendali a disposizione dei dipendenti nei soli giorni lavorativi non si debba fare alcuna comunicazione, posto che almeno la domenica tali veicoli non sono nella disponibilità dei dipendenti in quanto restano nell’autorimessa aziendale, interrompendo così il calcolo del periodo.

Analogo ragionamento vale per gli amministratori che utilizzano saltuariamente o in modo non esclusivo un’auto di proprietà della società.

Da segnalare poi che, in base al regolamento attuativo del codice della strada, sono soggetti alla disciplina tutti gli autoveicoli, quindi anche gli autocarri nell’ipotesi, a bene vedere residuale, di assegnazione a dipendenti o amministratori.

Tutt’altro che leggere le sanzioni (da 705 a 3.526 euro e ritiro della carta di circolazione), anche se non è chiaro come le forze dell’ordine potranno eccepire in sede di singolo controllo che il conducente è un utilizzatore abituale e non occasionale.

Per la gestione concreta dell’adempimento è possibile rivolgersi alle tradizionali agenzie di pratiche auto, alle quali il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti riserva un canale privilegiato.

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